Domande frequenti

COME FUNZIONA LA NOSTRA PIATTAFORMA

RICORSIMULTE.COM è parte della impresa VINCO NET LLC un’organizzazione nata grazie ad un gruppo di imprenditori con esperienza internazionale nel settore legale, dei trasporti e della tecnologia mobile decisi a trovare una soluzione alle multe stradali che stanno diventando un serio problema sociale in tutti i Paesi del mondo. Grazie alla nostra innovativa e affidabile piattaforma puoi contestare le multe stradali ovunque tu sia direttamente dal tuo computer o dal tuo smartphone in meno di un minuto. Abbiamo un team di avvocati specializzati nel codice della strada dedicato a vincere ogni singolo ricorso.

Puoi consultare i nostri servizi nella sezione TIPOLOGIE DI RICORSO MULTA del
menu principale oppure puoi fare clic sul seguente.

Spesso i tuoi diritti vengono violati da coloro i quali dovrebbero garantire il rispetto delle regole del Codice della Strada. Il motivo per cui crediamo che sia giusto non pagare le multe non dev’essere frainteso come un incentivo a non rispettare le regole.

Piuttosto, il servizio offerto da RICORSIMULTE.COM aiuta tante persone come te ad esercitare un tuo diritto: quello di ricorrere contro le multe ingiuste. Noi ti aiutiamo a far valere i tuoi diritti. Aiutiamo le mamme che accompagnano i figli a scuola e si ritrovano una multa per il parcheggio. Aiutiamo i disabili che ricevono multe nonostante hanno il pass per accedere alle corsie preferenziali. Aiutiamo i malati che ricevono multe per essere passati da una Zona a Traffico Limitato mentre tentavano di raggiungere l’ospedale. Aiutiamo coloro i quali hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento per una contravvenzione mai notificata. Se vuoi essere aiutato anche tu mettiti in contatto con noi.

Pagare una multa corrisponde ad ammettere la propria colpevolezza e ad accettare che ti vengano tolti dei punti dalla patente. Quando avrai esaurito tutti i punti, la patente ti verrà ritirata e per riottenerla dovrai rifare l’esame di teoria e di guida sostenendo tutti i costi che ne derivano. Inoltre, per certe tipologie di infrazioni, se la stessa infrazione viene commessa due volte nel biennio è prevista la sospensione della patente. Pagare una multa è anche più costoso che fare ricorso perché il costo per l’impugnazione è una frazione della multa stessa. Anche nel caso estremo in cui vengano rigettati sia il ricorso al Prefetto che al Giudice di Pace sarà passato mediamente un anno dal momento in cui si è iniziato il processo di impugnazione e quindi pagherai la multa dopo circa un anno invece di pagarla subito.

Clicca su INVIA LA TUA MULTA inserisci i dati della tua multa e carica le foto fronte e retro dei documenti richiesti. Ti verrà calcolato il costo del nostro servizio come una percentuale della multa. Dopodiché crea un account se non ne hai già uno. Il giorno stesso riceverai un’analisi gratuita della fattibilità del tuo ricorso. Infine effettua il pagamento con carta di credito o PayPal se desideri procedere con il tuo ricorso. Dopo aver effettuato l’acquisto del tuo ricorso, riceverai una email con la ricevuta di pagamento e il numero della tua pratica. Nell’arco di 3-5 giorni lavorativi riceverai una email per confermarti che il ricorso è pronto e che lo puoi scaricare in formato pdf dal tuo account. Nella email sono anche contenute le istruzioni per la corretta spedizione del ricorso. Ricordati sempre di firmare il ricorso prima di spedirlo.

Hai 60 giorni di tempo dalla data della notifica per presentare ricorso al Prefetto e 30 giorni dalla notifica per il Giudice di Pace. Noi consigliamo sempre di presentare prima il ricorso al Prefetto.

Per spedire correttamente il ricorso dovrai seguire attentamente le istruzioni che riceverai via email insieme al ricorso. Dovrai stampare il ricorso in duplice copia, una da spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e una da conservare insieme alle ricevute della raccomandata. Dovrai apporre una firma leggibile in calce al ricorso e siglarne ogni singola pagina. Senza la firma il ricorso verrà respinto.

Il ricorso puoi spedirlo tramite posta oppure consegnarlo a mano al corpo di polizia che ha emesso la multa. Nel caso decidessi di consegnarlo a mano, l’ufficio protocollo del comando di polizia ti rilascerà una ricevuta. Dovrai conservare le ricevute e copia del ricorso per 6 anni.

Certamente. Vista l’equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, il ricorso può essere presentato al Prefetto utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l’inammissibilità del ricorso stesso:

  1. La P.E.C. deve essere intestata al ricorrente;
  2. Il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della P.E.C.

No! Il pagamento della multa corrisponde ad un’ammissione di colpa. Se hai già pagato la multa non si può più fare ricorso.

Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3971/11/109/16 del 29.04.2011 la presentazione del ricorso contro il verbale costituisce un giustificato e documentato motivo per l’omissione dei dati del conducente e non consente di applicare la sanzione prevista dall’art. 126 bis del Codice della strada. Dunque, i dati del conducente dovranno essere comunicati solo in caso di rigetto del ricorso. Durante il ricorso i termini per la comunicazione dei dati del conducente sono sospesi e inizieranno a decorrere solo in caso di rigetto. A quel punto la Polizia dovrà inviare una nuova richiesta di comunicazioni punti. Questo iter è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione

Sì! Il ricorso verrà presentato a nome del legale rappresentante dell’azienda. Sarà cura del cliente fornirci i dati corretti del legale rappresentante dell’azienda. Decliniamo ogni responsabilità dalle conseguenze derivanti da eventuali omissioni e/o errate indicazioni dei dati del legale rappresentante forniti dal cliente.

Contattaci e verificheremo se sono stati rispettati i termini di legge. In caso contrario, possiamo prepararti il ricorso.

Puoi contestare tutte le multe relative a violazioni al Codice della Strada.

La multa raddoppia ogni volta che il Prefetto rigetta un ricorso. Se perdi il ricorso da noi preparato per il Prefetto, avrai diritto ad un ricorso gratuito da presentare al Giudice di Pace. Questo significa che noi prepareremo gratuitamente l’atto di ricorso per il Giudice di Pace, ma rimarrà a tuo carico il costo del “Contributo Unificato” di 43.00€ e le spese postali. Ricordati che avrai solo 30 giorni di tempo dalla notifica del rigetto per presentare il nuovo ricorso. Appena ricevi la notifica di rigetto, comunicacelo via e-mail il più velocemente possibile. Nel ricorso per il Giudice di Pace, oltre a ribadire le motivazioni del ricorso originario, chiederemo anche di riportare la multa al minimo edittale. Pur avendo un’elevata percentuale di vittorie nei ricorsi da noi preparati, non possiamo garantire l’esito positivo di ogni ricorso. Il risultato di un ricorso dipende da molteplici variabili al di fuori del nostro controllo, pertanto non possiamo assumerci alcuna responsabilità degli esiti processuali.

Grazie alla nostra esperienza avrai una probabilità superiore al 95% di vincere un ricorso contro una multa stradale sia se il ricorso viene redatto dai nostri avvocati e sia se utilizzi il sistema di Ricorso Fai Da Te.

In caso di ricorsi avverso Ingiunzioni di Pagamento o Cartelle Esattoriali, la percentuale di accoglimento del ricorso si avvicina al 100% solo nel caso in cui si riesce a dimostrare preventivamente il vizio di notifica dei verbali o di aver già pagato l’importo corretto della sanzione amministrativa entro i termini di legge. In caso contrario, sconsigliamo di procedere con il ricorso per evitare l’eventuale condanna al risarcimento delle spese processuali.

Segnaletica

No, l’indicazione manuale del vigile, secondo il C.d.S., prevale su quella del segnale fisso, quindi il tuo
comportamento era perfettamente in regola.

Sì! I segnali devono essere perfettamente visibili e l’ente proprietario deve provvedere affinché siano sempre avvistabili. Nel tuo caso se il segnale era interamente coperto, e per di più vi erano altre macchine in sosta (che confermano la tua ipotesi), non hai colpa e il tuo comportamento non può essere sanzionato.

Se il clacson è stato usato in una situazione di pericolo imminente, puoi opporti spiegando la situazione in cui ti trovavi. In tale caso l’uso del clacson è legittimo per evitare un pericolo grave all’incolumità altrui.

Velocità

Trattandosi di un’unica azione con cui è stata commessa la doppia infrazione questa si considera unica. Devi pagare solo la sanzione maggiore. Ma per far valere questo diritto è necessario presentare il ricorso contro le due multe contestate.

No, se non risulta adeguatamente motivata la mancata contestazione immediata della sanzione. In effetti, la bassa velocità consentiva la possibilità per l’agente di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza.

Sì, perché l’art. 43 del C.d.S. prevede che gli operatori di polizia e i loro mezzi “siano facilmente visibili a distanza, sia di giorno che di notte, anche con appositi capi di vestiario”. Se non si rispetta quest’obbligo, si viola l’obbligo di trasparenza dell’attività della Pubblica  amministrazione oltre che il dovere di prevenire, piuttosto che reprimere, comportamenti contrari alla legge.

No, perché non solo è necessario indicare il tipo di strumento adoperato nel caso specifico, ma occorre anche indicare l’omologazione, l’efficienza e la funzionalità prima dell’uso, l’affidabilità dello strumento, il certificato di taratura, ecc.

Il verbale della multa che hai pagato conteneva anche la richiesta di comunicare chi era alla guida al momento dell’infrazione contestata. L’obbligo del proprietario prescinde totalmente da quello di aver pagato la multa e nasce dal dovere di collaborazione con la Pubblica amministrazione.

Sì: è un caso di divergenza tra strumento adoperato dalla polizia stradale e velocità effettiva. In tal caso, opponendosi alla sanzione bisogna chiedere una perizia, assumendo la mancanza o l’irregolarità della taratura dello strumento utilizzato dalla pattuglia degli agenti accertatori. Un
esempio è dato da una perizia del Tribunale di Lodi (sentenza n. 363/2000), che ha evidenziato uno scarto di velocità di ben 18 km/h: la velocità accertata dalla polizia stradale era di 88 km/h, quella effettiva di 70 km orari, con notevole percentuale di differenza (oltre il 15%)! Il perito contestava il metodo di taratura seguito dal Ministero, per quel determinato strumento.

Zona a traffico limitato e corsie preferenziali

Sì, perché il fatto che il veicolo sia stato trovato in una zona in cui vige il divieto di accesso in determinate ore, non fa presumere che l’accesso sia avvenuto in orario di divieto.

Se il documento costituisce effettivamente una fotocopia dell’originale e tale fotocopia appare evidente (e non tende a dissimulare un permesso inesistente), non vi è falsità.

No, e si può fare opposizione. Devi però dimostrare che c’è stata una visita al pronto soccorso, o che la persona doveva essere ricoverata urgentemente, o che il ricovero era programmato per quel giorno.

In effetti siamo di fronte a una delle norme che consentirebbe una multa per ogni accesso. Però se si è in grado di dimostrare che l’accesso era finalizzato a un’unica attività (ad esempio raggiungimento di vari fornitori lungo un percorso tortuoso imposto dalla segnaletica) si può chiedere l’applicazione della continuazione della contravvenzione e far valere le diverse infrazioni come una sola, chiedendo, di conseguenza, di pagare una sanzione aumentata di tre volte (ex art. 198 n. 1 C.d.S.).

Sosta

Anche se la rimozione è legittima puoi esimerti dal pagare la multa invocando, ex art. 4 legge 689/81, il caso fortuito.
Sempre che i lavori non siano stati segnalati opportunatamente prima che tu partissi.

In questo caso si può invocare la sanzione unica in quanto con una sola azione od omissione sono state realizzate diverse infrazioni dello stesso tipo ex art. 198/1 del C.d.S.

No! Si tratta di un’esigenza connessa alla distanza del parcometro.

No. Se non vi erano divieti (anche temporanei con segnali mobili), nessuna sanzione è possibile. A meno che l’auto sostasse in prossimità di un incrocio o di una curva.

No. I disabili possono parcheggiare in tutti gli spazi a loro riservati in maniera esclusiva, ma anche in tutti gli altri.
È sufficiente che subiscano il relativo tagliando, valido su tutto il territorio nazionale.

No, la Cassazione lo ha ribadito in più occasioni (Cass. 551/09).

Agenti sanzionatori

No, e può essere impugnato. La qualifica di agente del traffico deve risultare dal verbale. Ove manchi, il procedimento che ha portato alla notifica della multa deve ritenersi incompleto, e viene meno una condizione essenziale per l’applicazione della sanzione (art. 200 del C.d.S.).

Indossare la divisa non è considerato un requisito necessario per poter emettere la multa. Lo diventa però se l’agente non si è fatto riconoscere mediante altri segni distintivi. L’obbligo di rendere palese la propria qualità (art. 12 n. 3 del C.d.S.) può rendere inefficace la sanzione.

Sì, l’agente verbalizzante deve precisare il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta assegnataria dell’appalto o del servizio nel luogo della contestata infrazione, o gli estremi dell’attribuzione della qualifica di ausiliario da parte del sindaco.

Sì, perché gli ausiliari non hanno il potere di emettere tali multe, se lo spazio non è funzionale alla sosta a pagamento (Cass. 2551/09).

Sì, gli ausiliari non possono fare multe relative al transito sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, ma tale tipo di multa richiede la contestazione immediata. E gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! Queste multe possono essere fatte solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico.

Vizi di notifica

No, il fermo deve essere notificato per lo meno a uno dei genitori esercenti la patria potestà.

No. La notifica è irregolare in quanto l’attestato di convivenza fatto dal notificatore non corrisponde a verità. Ma chi fa il ricorso e afferma l’inesistenza di tale convivenza, deve provarlo assumendo che il parente (la prova può essere un certificato anagrafico storico) non risiedeva con il sanzionato, ed era solo occasionalmente nell’abitazione.

No. Se dopo l’avviso di giacenza, le Poste non hanno comunicato un altro avviso, questa volta con raccomandata A/R, la notifica non si realizza. La Corte Costituzionale (sentenza n. 346/98) ha infatti detto che non è sufficiente il solo avviso di giacenza, ma occorre un ulteriore avviso tramite lettera raccomandata della giacenza stessa. Solo in seguito a questo la notifica viene effettuata.

Vizi di forma del verbale

Sì, perché la motivazione del verbale deve essere sufficiente per individuare la causa della mancanza della contestazione immediata.

Sì. Il verbale è sbagliato perché nessuna norma consente la contestazione di due fatti diversi per la stessa norma.

Guida in stato di ebbrezza

Chiedere di farsi assistere da un difensore prima di eseguire l’alcoltest o subito dopo.

Se non si stava guidando il veicolo, ma l’accertamento è fatto con l’auto in sosta, chiedere di poter mettere a verbale questa circostanza, insieme a tutti gli elementi che possono escludere di aver guidato in stato di ebbrezza (ad esempio che il veicolo aveva il motore e i fari spenti, che in auto vi erano altre persone, eccetera);

Se quando viene fatto l’alcoltest la temperatura esterna è sotto zero o fa un caldo tropicale, chiedere agli agenti di esibire il manuale d’uso dell’apparecchio o farselo dare successivamente. Molti etilometri funzionano solo da 0°C a 40°C;

Verificate sempre che le batterie dell’alcoltest siano state cambiate periodicamente, come indicato nel manuale d’uso dell’apparecchio che gli agenti devono avere sempre con sé;

Per evitare la confisca del mezzo, se l’auto è intestata a voi, ma guidata da un’altra persona al momento della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, premuratevi di dimostrare anche che l’intestazione non è meramente fittizia. Questo servirà a dimostrare la vostra assoluta buona fede e di conseguenza la vostra estraneità al reato, evitando la confisca del mezzo;

Se avete malattie respiratorie che non vi consentono di soffiare adeguatamente nell’ etilometro, portate sempre con voi un certificato medico, oppure producetelo nell’ eventuale giudizio;

Se gli agenti non hanno con loro l’alcoltest e vi chiedono di seguirli alla caserma più “vicina” che si trova a 30 chilometri di distanza, potete rifiutarvi di seguirli, senza incorrere in alcuna sanzione;

Se vi viene contestato il reato di guida in stato di ebbrezza senza accertamento strumentale, controllate bene che gli elementi sintomatici che vi vengono contestati corrispondono alla soglia alcolemica così come delineata dalla tabella del Ministero della salute riportata in questo volume;

Se l’alcoltest vi è stato fatto mentre eravate alla guida della bicicletta, la patente di guida dell’auto non può essere sospesa;

Alcuni farmaci contro l’asma, ernia iatale e il raffreddore possono incidere sul livello di alcol nel sangue ed alterare l’esito dell’etilometro. La stessa regola vale per i collutori che contengono alcol.

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